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Quanto ci costano le intercettazioni (spesso inutili)

Francesco Urraro • 7 dicembre 2022

Quanto ci costano le intercettazioni (spesso inutili)

L'analisi dei dati evidenzia una significativa spesa per le intercettazioni nel corso degli ultimi anni: si è infatti passati da 300 e 280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni di euro nell'anno 2015 e di circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nel solo anno 2017, ma diminuita a circa 205 milioni nell'anno 2018 e a circa 200 milioni nel 2019. 

In particolare, a fronte di una spesa per prestazioni obbligatorie pari a circa 34 milioni di euro nel 2015 (18% della spesa complessiva), a circa 32 milioni di euro nel 2016 e nel 2017 (rispettivamente 17% e 14% della spesa complessiva), si è registrata, nell'anno 2018, una spesa pari a circa 23 milioni di euro (13% della spesa complessiva) mentre nell'anno 2019 si è registrata una spesa pari a circa 17 milioni di euro. 


Per quanto concerne il numero dei "bersagli" intercettati, si osserva che i bersagli intercettati negli ultimi 5 anni risultano essere in media pari a circa 130.000 all'anno, di cui l'85% facenti riferimento alla categoria delle prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, il 12% a quelle di tipo ambientale e il 3% a quelle di tipo telematico. La durata media giornaliera delle suddette prestazioni risulta essere di 57,74 per le prestazioni funzionali alle intercettazioni di tipo telefonico, di 72,04 per quelle di tipo ambientale e di 73,87 quelle di tipo telematico. Di recente le norme sono intervenute per dettare il nuovo regime della materia trattata, con l'obiettivo di migliorare l'esecuzione delle attività di intercettazione, compresa la custodia e gestione dei dati intercettati e trascritti e· l'effettiva tutela di garanzie difensive.

Si Segnala, la posizione di responsabilità assegnata all'organo inquirente, che è tenuto a svolge un'accurata valutazione sui dati raccolti, ai fini della loro utilizzabilità, a fini probatori, sia nel procedimento in corso che nei procedimenti diversi rispetto a quello per il quale si procede e per il quale è stato emanato il decreto di autorizzazione alle predette intercettazioni telefoniche di conversazioni o comunicazioni.


Esaminando gli interventi principali, si osserva come si sia inteso rispristinare per alcune disposizioni (v. l'articolo 268, commi da 5 a 8, c.p.p.) il testo del codice di procedura penale, nella versione anteriore all'intervento normativo operato col D.Lgs. 216/2017, conservando tuttavia le norme in materia di utilizzazione del c.d. trojan e la destinazione all'archivio digitale, istituito presso ciascuna procura della Repubblica, del materiale intercettato.

Inoltre, si evidenzia la regola generale relativa al divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite come materiale probatorio ai sensi degli articoli 268 e 415-bis c.p.p., che l'indagato ed il suo difensore possono esaminare per via telematica e di cui possono estrarre copia. È inoltre concessa agli stessi la facoltà di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e delle quali, su richiesta, il pubblico ministero può autorizzare l'estrazione qualora ritenga di accogliere l'istanza.

la regolamentazione delle comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili ed alle attività difensive ha natura precettiva e ordinamentale. 


Riguardo agli interventi relativi agli articoli 242, 266 e 267 c.p.p. si evidenzia che si tratta di chiarimenti lessicali e interpretativi rispetto a prassi già vigenti e di corrente applicazione nell'ambito dei procedimenti penali. Inoltre, riguardo agli articoli 267, comma 5 c.p.p. e 269 comma 1 c.p.p., si conferma la gestione tramite modalità informatiche del registro riservato con cui si conservano i decreti che dispongono o autorizzano le operazioni di intercettazione e dell' archivio digitale in cui sono conservati integralmente i verbali, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle stesse: documentazione che è conservata sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.


Tale modalità gestionale è riconfermata anche riguardo all'archivio delle intercettazioni di cui all'articolo 89-bis disp. att. c.p.p., per il quale è incentivata la digitalizzazione, la tutela della segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di· accesso sempre sotto la direzione, la vigilanza del medesimo procuratore della Repubblica.

ulteriore finalità di snellimento procedurale e di tutela dell'acquisizione dei dati è perseguita attraverso l'intervento sull'articolo 268 c.p.p.: infatti, è attribuito al pubblico ministero una funzione di vigilanza e controllo sui verbali delle intercettazioni, affinché in essi non vengano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o inerenti dati personali definiti "sensibili" dalla legge, salvo che non si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.


Si Segnala, poi, che la modifica appuntata all'articolo 270 c.p.p. consente di utilizzare i risultati di cui alle intercettazioni tra presenti disposte con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, anche ai fini di acquisizione della prova, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di cui all'articolo 266; comma 2-bis c.p.p., diversi rispetto a quelli per cui era stata richiesta d'intercettazione. Si consideri, infatti, che si tratta di reati già contemplati dalla recente riforma dettata dalla legge 9 gennaio 2019. n. 3, in materia di prevenzione della corruzione, per i quali si prevede l'adozione di misure cautelari ed afflittive previste per la tipologia di reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., reati in cui è effettuata un'equiparazione tra pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio.


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