La nuova disciplina procedurale per la programmazione dei flussi di ingresso legale per lavoratori stranieri prevede tra le altre novità rispetto a quella vigente un’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevedono per le ordinarie procedure connesse all’attuazione dei decreti flussi, misure di semplificazione e accelerazione che consentono al lavoratore straniero che entra in Italia, di poter avviare l’attività lavorativa dopo il rilascio del relativo nulla osta, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La nuova disciplina procedurale per la programmazione dei flussi di ingresso legale per lavoratori stranieri prevede tra le altre novità rispetto a quella vigente un’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevedono per le ordinarie procedure connesse all’attuazione dei decreti flussi, misure di semplificazione e accelerazione che consentono al lavoratore straniero che entra in Italia, di poter avviare l’attività lavorativa dopo il rilascio del relativo nulla osta, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Trattasi di modifiche che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In particolare, si rappresenta che le modifiche finalizzate a rendere effettivo il termine massimo di 60 giorni previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro si limitano a semplificare il procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato anche stagionale, nell’ambito delle quote d’ingresso dei lavoratori programmate con il c.d. Decreto flussi. Si introduce a regime la disciplina già prevista, limitatamente agli anni 2021 e 2022, dagli articoli 42 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, e qualificata, in quella sede, come ordinamentale.
Inoltre, le attività di controllo da parte delle questure sono già previste dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998. La nuova norma si limita a modificare la sequenza temporale di svolgimento di adempimenti già previsti a legislazione vigente. Con riferimento alla validità temporale dei permessi di soggiorno al di fuori delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e del loro eventuale rinnovo, la disposizione in esame non introduce modifiche, atteso che restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, relative alla durata dei permessi di soggiorno secondo la diversa tipologia di rapporto di lavoro che verrà instaurato all’esito del completamento, da parte dello straniero, del relativo corso di formazione professionale.
Inoltre, gli accordi/intese che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto alle stesse si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in dotazione per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, così come previsto dall’articolo 10 del DPR n. 57 del 2017. La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui nelle attività gestorie dei centri e strutture governative di accoglienza e trattenimento di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e all’articolo 14 del Testo unico dell’immigrazione, nonché dei punti di crisi di cui all’articolo 10-ter del citato Testo unico, siano riscontrati “gravi inadempimenti” e l’immediata cessazione degli effetti del contratto, possa determinare una compromissione della continuità dei servizi destinati alla tutela di diritti fondamentali ovvero, dei livelli occupazionali, il prefetto competente nomini uno o più commissari per la gestione “temporanea” del servizio.
La disposizione inoltre prevede che i pagamenti dovuti all’impresa commissariata siano versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari, determinato secondo parametri da definire con decreto del Ministero dell’interno, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze.
L’utile d’impresa è, inoltre, accantonato – né può essere soggetto a pignoramento – a garanzia del risarcimento di danni per inadempimento.
la disposizione, inoltre, trova un consolidato precedente nella normativa vigente e in particolare nell’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Tale articolo 32, nel disciplinare le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose, contiene al comma 7, una previsione analoga a quella introdotta con la disposizione in esame che, pertanto, sarà attuata secondo criteri ermeneutici già applicati nella prassi.
La disposizione prevede l’abrogazione del terzo e del quarto periodo dell’articolo 19, comma 1.1, del Testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 286/1998, eliminando, così, alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge 130/2020.
Rileva che si prevede, altresì, una norma transitoria, che estende l’efficacia della predetta normativa ora abrogata alle istanze presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare l’istanza di protezione speciale.
Infine, si introduce un’ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della normativa abrogata e in corso di validità, i quali sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale.
Evidenzia che tale meccanismo consente ai titolari attuali di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, terzo periodo TUI, di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità. Resta ferma, infatti, la facoltà di convertire il titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ricorrano i requisiti di legge.
Certifica che a disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 3, evidenzia che il rinnovo di tali tipologie di permesso di soggiorno è già previsto dalla normativa vigente e che, pertanto, la previsione normativa può essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma interviene altresì , al comma 1, lettera a), per inasprire le sanzioni penali detentive sia nel minimo che nel massimo edittale comminate nei confronti di coloro che si rendono responsabili degli illeciti descritti ai commi 1 e 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) a seguito dei gravi eventi recentemente verificatesi che hanno reso necessario l’intervento da parte del legislatore.
Testata Giornalistica con iscrizione registro stampa n. cronol. 1591/2022 del 24/05/2022 RG n. 888/2022 Tribunale di Nola