La vigente disciplina per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è definita dai testi unici in materia elettorale recati rispettivamente dal d.P.R. n. 361 del 1957 (Camera) e dal decreto legislativo n. 533 del 1993 (Senato), più volte modificati nel corso degli anni.
Da ultimo, la legge n. 165 del 2017 ha modificato il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delineando un sistema elettorale ‘misto’, che unisce una componente maggioritaria uninominale ad una proporzionale plurinominale.
Successivamente, la legge n. 51 del 2019 ha apportato alcune modifiche al fine di ren- dere applicabile la disciplina elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari.
Infine, la legge costituzionale n. 1 del 2020 ha ridotto il numero di parlamentari a 400 deputati e a 200 senatori elettivi e il decreto legislativo n. 177 del 2020, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 51 del 2019, ha conseguentemente ridisegnato i collegi elettorali.
Si tratta di una configurazione ‘mista’ del sistema elettorale, analoga a quella prevista dal sistema vigente tra il 1993 e il 2005. Differenti, rispetto ad allora, sono tuttavia diversi elementi del sistema, a partire dalla composizione della distribuzione tra maggioritario uninominale e proporzionale plurinominale.
Vigente la cd. ‘legge Mattarella’ si ebbe la prevalenza della componente maggioritaria uninominale (pur con il temperamento allora costituito dal cd. ‘scorporo’, totale per il Senato, parziale per la Camera dei deputati), impiegata per l’assegnazione del 75 per cento dei seggi.
Con la legge n. 165 del 2017 vi è, al contrario, una prevalenza della componente proporzionale plurinominale, mentre la parte maggioritaria uninominale complessivamente trova applicazione per l’assegnazione del 36,8 per cento dei seggi.
Alla Camera, inoltre, con la legge del 1993 ciascun elettore disponeva di due schede, una per la parte maggioritaria ed una per la parte proporzionale, mentre in base alla legge vigente l’elettore dispone di un’unica scheda ed il voto è valido sia a favore della lista sia ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.
Ai fini dell’espressione del voto occorre tenere presenti alcune considerazioni. La legge n. 165 del 2017 prevede alcune soglie di sbarramento, valevoli per l’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.
La soglia è del 3 per cento dei voti validi per le liste singole.
Tale percentuale è computata includendo la quota di voti spettante alla lista che si sia coalizzata con altre, in sede di ripartizione dei voti che siano stati attribuiti dagli elettori ai candidati uninominali senza ulteriore indicazione di voto per una lista. In tal caso, infatti, il voto dato dall’elettore solo per il candidato nel collegio uninominale è comunque valido anche per il collegio plurinominale, ed è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti. Ebbene, la quota di voti ottenuti con questa ripartizione ‘entra’ nel novero di voti validi rilevanti ai fini del superamento della soglia di sbarramento.
La soglia è del 10 per cento dei voti validi per le coalizioni (con la concorrente soglia del conseguimento del 3 per cento da parte di almeno una lista infra-coalizione).
Qualora la coalizione non raggiunga la soglia del 10 per cento, si intende che superi lo sbarramento la lista infra-coalizione, la quale abbia conseguito almeno il 3 per cento.
Si noti come tutte le soglie sopra ricordate siano riferite a percentuali di voti validi a livello nazionale, sia per la Camera sia per il Senato (ferma restando per quest’ultimo l’assegna zione a livello regionale dei seggi).
L’applicazione per il Senato di uno sbarramento determinato a livello nazionale costituisce un elemento inedito nella sua storia.
La legge prospetta per il Senato, anche alla luce delle previsioni dell’articolo 57, primo
comma della Costituzione, una soglia alternativa, calibrata appunto su base regionale. Sono infatti ammesse al riparto dei seggi senatoriali le liste (siano o meno collegate in
coalizione) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti nella regione.
Un forte radicamento regionale dunque assicura l’accesso alla rappresentanza senatoriale, pur in assenza del conseguimento sul piano nazionale del 3 per cento dei voti validi. Per il Senato risulta pertanto generalizzata una clausola alternativa di sbarramento (si è detto, il 20 per cento di voti validi espressi nella circoscrizione), quale prevista dalla legge per la Camera dei deputati in via eccezionale e derogatoria, solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano, per tali minoranze
linguistiche, una particolare tutela.
Per tali minoranze linguistiche è altresì posta (sia per la Camera sia per il Senato) una ulteriore clausola - alternativa a quella innanzi ricordata, per la Camera dei deputati - consistente nell’avere conseguito eletti in almeno 1⁄4 dei collegi uninominali della circoscrizione. Le soglie sopra ricordate valgono per accedere all’assegnazione dei seggi. Una distinta so- glia - stabilita (salvo che per le minoranze linguistiche sopra ricordate) nell’1 per cento dei voti validi da essa ottenuti a livello nazionale - è prevista ove una lista non superi lo sbarramento (del 3 per cento) e sia in coalizione con altre liste che invece superano lo sbarramento. Tale soglia dell’1 per cento rileva ai fini (non già dell’assegnazione dei seggi alla lista considerata bensì) dell’utilizzabilità endcoalizionale dei voti ottenuti dalla lista, rimasta esclusa dall’assegnazione dei seggi. Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi (non agiscono qui soglie di sbarramento).
In caso di parità di voti, sia alla Camera sia al Senato è eletto il più giovane per età (così, con previsione inedita a livello nazionale, la novella all’articolo 77 del D.P.R. n. 361 del 1957 e all’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993).
Nei collegi plurinominali, prima operazione è - ai fini del riparto proporzionale - la verifica che la lista e la coalizione abbiano superato la soglia di sbarramento (illustrata supra) per accedere all’assegnazione di seggi.
Per le coalizioni, non vengono in ogni caso computati i voti delle liste che non abbiano superato a livello nazionale la soglia dell’1 per cento dei voti validi (a meno che la lista non sia rappresentativa delle minoranze linguistiche riconosciute per le quali sia posta la specifica soglia di sbarramento illustrata supra). La soglia dell’1 per cento qui si riferisce alla utilizzabilità dei voti ai fini della determinazione della cifra elettorale della coalizione.
Pertanto, ai fini dell’attribuzione proporzionale dei seggi, qualora una lista si mantenga sotto l’1 per cento, i suoi voti non sono considerati; nel caso in cui invece superi l’1 per cento ma non il 3 per cento, i suoi voti confluiscono nella cifra elettorale di coalizione.
Il riparto dei seggi avviene con metodo proporzionale, a livello nazionale per la Camera dei deputati, a livello regionale per il Senato.
Sono ripartiti proporzionalmente tra le coalizioni o le liste, alla Camera, i seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla Valle d’Aosta, e detratti i seggi già attribuiti nei collegi uninominali.
Analogamente si procede al Senato.
Si determina il quoziente elettorale (nazionale per la Camera, regionale per il Senato) dividendo il totale delle cifre elettorali (nazionali per la Camera, regionali per il Senato) delle coalizioni o delle singole liste non collegate, per il numero di seggi (pari al numero complessivo di seggi proporzionali per la Camera; quelli destinati alla singola regione, per il Senato) da assegnare.
Per la parte intera di tale quoziente (tralasciando eventuali cifre decimali) viene divisa la cifra elettorale (nazionale per Camera, regionale per il Senato) della coalizione o della singola lista non collegata.
Il risultato così ottenuto (preso per intero, senza decimali) corrisponde al numero di seggi da assegnare alla coalizione o alla singola lista non collegata.
I seggi che ancor rimangano da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o singole liste che dispongano dei maggiori resti (secondo l’ordine decrescente dei medesimi).
A parità di resti, i seggi sono assegnati alle coalizioni o singole liste conseguenti la maggior cifra elettorale (nazionale per la Camera, regionale per il Senato).
A parità anche di cifra elettorale, si procede a sorteggio.
Specifiche previsioni sono poste per le liste rappresentative di minoranze linguistiche ri- conosciute sopra oggetto di apposita disposizione relativa allo sbarramento.
Per la Camera dei deputati i seggi attribuiti alle coalizioni e alle liste a livello nazionale sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali con metodo proporzionale sulla base del quoziente circoscrizionale e del quoziente di collegio plurinominale.
Analogamente, per il Senato, i seggi attribuiti alle coalizioni e alle liste in ciascuna regione sono ripartiti nei collegi plurinominali sulla base del quoziente di collegio (ovviamente ciò avviene in quelle regioni in cui sia presente più di un collegio plurinominale). Va specificato che a livello nazionale e a livello poi di circoscrizione i seggi sono dapprima ripartiti fra le coalizioni di liste e le liste singole, e successivamente, per ciascuna coalizione, fra le liste che compongono le coalizioni e che superano la soglia di sbarramento.
La ripartizione dei seggi avviene dunque per passaggi successivi, procedendo dal ‘livello’ territoriale nazionale (per la sola Camera dei deputati) a quello circoscrizionale, indi dal ‘livello’ circoscrizionale (id est regionale per il Senato) a quello del collegio plurinominale.
Ciascuno predetermina il numero di seggi spettante al ‘livello’ sottostante.
E qualora in quest’ultimo l’applicazione del metodo del quoziente intero e dei maggiori resti conduca ad un numero di seggi non collimante con il numero di seggi spettante (in base alla predeterminazione numerica effettuata al ‘livello’ sovrastante), si procede ad una com- pensazione per ripristinare la coincidenza numerica di seggi.
La procedura di compensazione è simile ma non del tutto uguale per l’attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni e per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.
Infatti, per la Camera dei deputati, per le circoscrizioni vi è la necessità di rispettare le prescrizioni dell’articolo 56 della Costituzione. Talché “il sistema è volto a far sì che ciascuna coalizione o lista singola ottenga – dalla somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla assegnazione effettuata in ambito nazionale e, nello stesso tempo, tende a far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine – come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla popolazione censita”.
La compensazione avviene tra coalizioni e liste cosiddette ‘eccedentarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e coalizioni e liste cosiddette ‘deficitarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale). La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista ‘eccedentaria’ cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. h). Infine, ove non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, la compensazione può avvenire anche tra circoscrizioni diverse. Ossia i seggi sono sottratti alla coalizione di lista o singola lista eccedentaria nelle circoscrizioni in cui essa li ha ottenuti con i minori resti, e sono attribuiti alla coalizione di liste o singola lista deficitaria nelle circoscrizioni nelle quali essa abbia i maggiori resti non utilizzati.
Nei collegi plurinominali, invece, sia alla Camera sia al Senato, La procedura di compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’ per l’assegnazione dei seggi è basata essenzialmente sul principio in base al quale la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui abbia la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo abbia ottenuto con la minore parte decimale. Dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominale può non corrispondere (non vi è in questo caso il vincolo strin- gente dell’articolo 56 della Costituzione) al numero di seggi spettanti sulla base della popo lazione, come avvenuto per più collegi plurinominali nella prima applicazione della legge nelle elezioni del 4 marzo 2018.
Circa il complessivo meccanismo di assegnazione dei seggi, il suo procedere ‘dall’alto’ (ossia dal livello nazionale, calando a seguire fino ai collegi) era presente per la Camera dei deputati anche nella legge n. 52 del 2015 (che pure aveva i collegi plurinominali). La suscettibilità di produrre uno ‘slittamento’ dei seggi, nella concreta loro attribuzione, è stato tema affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017, la quale si è soffermata - nel vagliare alcuni profili della legge del 2015 - sullo ‘slittamento’ tra circoscrizioni. La Corte ha rilevato come “consistenti traslazioni di seggi da una circoscrizione all’altra [sarebbero] tali da pregiudicare la garanzia di una proporzionale distribuzione dei seggi sul territorio na- zionale”, che è principio costituzionalmente sancito (dall’articolo 56, quarto comma della Costituzione, per quanto concerne la Camera dei deputati). Aggiungeva la Corte che tale traslazione ‘fuori circoscrizione’ nella disciplina della legge del 2015 costituisse “nella proce- dura di assegnazione dei seggi, un’ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matema- tiche e casuali”, solo quando non fosse stato possibile operare diversamente. Di qui la non lesività dell’articolo 56, quarto comma della Costituzione (il quale prescrive non la rappresentanza dei territori in sé considerati bensì la distribuzione dei seggi in proporzione della popolazione delle diverse parti del territorio nazionale).
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