L'avvocato Miki Luca Prisco: "La conseguenza indiretta ma sicuramente più efficace di questa pronuncia sarà sicuramente l’indirizzo interpretativo che il Giudice del Lavoro ha dato alle norme che disciplinano il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro che in quanto tale non potrà essere utilizzato a piacimento dalla Stellantis esclusivamente a proprio favore quando, come nel caso di specie, è stata provata la corretta applicazione della procedura ivi prevista.
Una pronuncia di segno contrario avrebbe potuto determinare una restrizione o comunque un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale".
Ieri c'è stata la sentenza di condotta antisindacale emessa dal Tribunale di Nola nei confronti di Stellantis per aver sospeso i permessi sindacali ai delegati del Comitato Esecutivo delle Rsa per due mesi.
L'azienda di automotive di Pomigliano d'arco, aveva applicato una sanzione contro i membri del Comitato Esecutivo Rsa dello stabilimento di Pomigliano d’Arco. La società aveva sospeso per due mesi, a partire dal 27 maggio, i permessi sindacali aggiuntivi dei rappresentanti sindacali, ritenendo non rispettata la procedura di “raffreddamento” prevista dal contratto collettivo di lavoro. La decisione del giudice del lavoro, Filomena Naldi, ha stabilito che il comitato sindacale aveva invece seguito correttamente le regole, proclamando uno sciopero il 30 aprile solo dopo i termini previsti dal contratto. In quella circostanza Fim, Uilm, Fismic e Uglm avevano indetto lo sciopero per protestare, tra l’altro, contro carenze sulle norme di sicurezza nella fabbrica e il mancato ripristino della scala mobile che porta alla mensa.
Ma anche per problematiche legate alla pulizia e all’igiene all’interno delle Unità produttive e per il mal funzionamento degli aspiratori nelle unità produttive con forti rischi di intossicazione da gas di scarico.
I delegati dopo questo sciopero si sono visti sospendere i permessi sindacali da Stellantis, sospensione che ora è stata giudicata illegittima, configurando una violazione della libertà sindacale. La sentenza del Tribunale di Nola ha ordinato a Stellantis di affiggere il provvedimento nella bacheca aziendale dello stabilimento di Pomigliano per 10 giorni.
Ne abbiamo parlato con l'avvocato Miki Luca Prisco che difendeva in questa vicenda i sindacati.
Avvocato Prisco, ci spieghi come è andata la vicenda della sospensione dei permessi sindacali. Che ragioni avevano i sindacati?
Con ricorso ex art. 28 L. 300/1970, le Organizzazioni Sindacali hanno agito in giudizio dinnanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola, Dott.ssa Filomena Naldi, essenzialmente per l’accertamento del carattere antisindacale della condotta tenuta dalla Stellantis Europe S.p.A. che, a seguito della proclamazione dello sciopero del 30.4.2024, ha ingiustamente comminato la sanzione della sospensione per due mesi dei permessi sindacali aggiuntivi, in applicazione della clausola di responsabilità di cui al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro.
Sul punto, si precisa che la Stellantis applica uno specifico contratto ai propri dipendenti voluto nel 2010 dal Dott. Sergio Marchionne, decidendo in tal modo di uscire dal sistema delle relazioni industriali di CONFINDUSTRIA creando un’autonoma contrattazione collettiva.
In altre parole, la controversia è stata instaurata da parte delle OOSS con l’intervento della FISMIC da noi rappresentata e difesa, per difendersi dalla ingiusta applicazione della sanzione della sospensione per due mesi dei permessi sindacali aggiuntivi prevista all’art. 11 del CCSL, costituendo quest’ultimo un comportamento datoriale volto alla oggettiva limitazione e compromissione dell’attività sindacale.
Che ragioni invece adduceva la Stellantis?
Tutto nasce dalla interpretazione (errata) dell’art. 12 del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro da parte della Stellantis.
Infatti, l’Azienda sosteneva che i rappresentati sindacali delle OO.SS. non avessero rispettato la procedura di raffreddamento prevista dal riferito art. 12 del CCSL ancora “aperta” (rectius: in corso) tra le parti, procedura a loro dire violata dalla proclamazione dello sciopero del 30.04.2024.
Perché per il giudice la Stellantis ha fatto condotta antisindacale?
Il Tribunale ha ritenuto che non è stata violata la procedura di raffreddamento indicendo in data 23.04.2024 lo sciopero per la data del 30.04.2024.
Di qui, come testualmente riferito dal Giudice del Lavoro: “Ne consegue che la decisione della società di dare applicazione alla clausola di responsabilità, comminando la sanzione della sospensione dei permessi sindacali aggiuntivi per due mesi a decorrere dal 27.5.2024, risulta non conforme al dettato contrattuale e, dunque, idonea ad integrare una condotta oggettivamente antisindacale, poiché costituite una reazione ad un comportamento lecito del comitato delle RSA, atta a compromettere la libertà di esercizio dell’attività sindacale”.
- Quali sono le conseguenze per Stellantis?
La conseguenza indiretta ma sicuramente più efficace di questa pronuncia sarà sicuramente l’indirizzo interpretativo che il Giudice del Lavoro ha dato alle norme che disciplinano il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro che in quanto tale non potrà essere utilizzato a piacimento dalla Stellantis esclusivamente a proprio favore quando, come nel caso di specie, è stata provata la corretta applicazione della procedura ivi prevista.
Una pronuncia di segno contrario avrebbe potuto determinare una restrizione o comunque un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale.
Conosce casi simili che riguardano altri sindacati o lavoratori dipendenti di Stellantis o altre aziende?
A questo giudizio hanno partecipato per difendere i diritti dei lavoratori le OOSS firmatarie del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro, FST-FIM CISL, UILM UIL e FISMIC, da me rappresentata e difesa.
É una sentenza che farà giurisprudenza?
Tutte le sentenze fanno giurisprudenza, forse questa è tra le prime pronunce di diritto sindacale emesse in Italia sulla applicazione del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro della Stellantis e quindi in tal senso potrà costituire sicuramente un riferimento futuro.
Lei è originario di Pomigliano. Sente la soddisfazione doppia?
Le sentenze favorevoli sono sempre una grande soddisfazione, oltre che una gratifica professionale che si raddoppianoquando si difendono diritti costituzionali dei più deboli.
In questa vicenda, le mie origini familiari hanno dato una spinta emotiva in più ma anche le origini professionali - la sede storica del mio studio legale è in Pomigliano d’Arco alla Via Antonio Mancini n. 24 (www.assistenzalegalegroup.it ) -, mi hanno dato le giuste motivazioni ed enormi soddisfazioni in termini di gratitudine e stima da parte dei miei assistiti.
A proposito, cosa pensa del comportamento della Stellantis in questa fase delicata per i lavoratori?
E’ inutile nascondersi, il settore dell’automotive è in crisi e di conseguenza anche la Stellantis risente di questa situazione registrando un netto calo delle vendite.
Tutto ciò inevitabilmente si ripercuote anche sui lavoratori, considerati quale costo e non come risorsa aziendale e di conseguenza i rapporti tra le parti diventano sempre più tesi.
Per difendere l’occupazione e la produzione la Stellantis dovrà impegnarsi ad investire in Italia dove è nata l’auto europea, mantenendo i livelli di occupazione.
Auspico pertanto, un impegno delle Istituzioni perché, come riferito dal Ministro per le Imprese e per il Made in Italy, un’azienda multinazionale può e deve contribuire allo sviluppo e al mantenimento della filiera dell’auto nel nostro Paese.
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