Bambini ucraini in fuga dalla guerra. Come accoglierli?
Affido temporaneo o adozione?
Il conflitto in Ucraina oltre a sconvolgere l’intera popolazione mondiale per le cruente immagini che descrivono la tristezza e la bestialità delle guerre, ha altresì prodotto una notevole sensibilità da parte dell’opinione pubblica per i bambini che scappano dalla guerra, i quali, a prescindere dalle considerazioni di carattere geopolitico che ognuno di noi può avere, rappresentano sicuramente le vere vittime involontarie del conflitto. A tal proposito sono sempre più le persone che si chiedono dove verranno ospitati i bambini e se sarà possibile offrirsi per l'affido. Cosa dicono le leggi italiane sul tema? La risposta non è così semplice come potrebbe sembrare; cerchiamo di capire quindi gli strumenti dati a disposizione dalla legge a tutti coloro che vogliono aiutare i bambini ucraini.
Gli interventi di protezione per i bambini sono: Adozione internazionale, Affido internazionale, Accoglienza temporanea.
La legge n. 184/83 ( artt.29-43- Titolo III della legge )accanto alla principale forma di adozione dei minori, nella prassi denominata adozione nazionale, prevede l’adozione internazionale, la quale, secondo l’art. 6, è consentita ai coniugi che siano uniti in matrimonio da almeno tre anni ovvero un numero minore di anni purchè abbiano convissuto per un numero maggiori di tre anni prima del matrimonio ed in ogni caso, è richiesta una convivenza stabile e continuativa che non sia interrotta ad esempio dalla separazione personale neppure di fatto.
Inoltre, l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni. Orbene, allorquando i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti innanzi riportati, possono presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale presso il tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza chiedendo che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione, a questo punto il Tribunale per i minorenni competente avvierà un’indagine dei servizi territoriali al fine di valutare la sussistenza dell’idoneità all’adozione e, in assenza di motivi ostativi verrà emanato il decreto di idoneità.
A questo punto, la coppia in possesso del decreto di idoneità, dovrà iniziare entro 1 anno dal suo rilascio, la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si concluderà con l’ordine, da parte del Tribunale per i Minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Competente per questa trascrizione è il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore.
A causa dell’invasione russa però, tutte le procedure di adozione in Ucraina si sono fermate. Sono tante le famiglie che con sentenza di adozione già emessa ora sono nel limbo dell’attesa. È chiaro, quindi, che l’adozione internazionale al momento non costituisce un intervento di protezione per i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina.
Un altro intervento in aiuto a questi bambini, a cui si potrebbe far ricorso, è l’affidamento familiare internazionale, si tratta di un provvedimento temporaneo, volto a tutelare un minore in vista di un successivo re-inserimento nella famiglia di origine.
Tale istituto però non è espressamente regolato dalla normativa italiana. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti “soggiorni climatici,” attivati inizialmente in seguito alla tragedia di Chernobyl, periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. In seguito al ripetersi di questi episodi è emersa la necessità di legiferare in tale materia, ma la lettura delle diverse proposte di legge ha evidenziato alcuni punti che richiedono particolare attenzione per evitare rischi e conseguenze negative, certamente non desiderate.
Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all’adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l’adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico per tali motivi, diverse associazioni hanno chiesto al parlamento di legiferare aprendo la via all’affiso internazionale.
Da quanto riferito, si comprende che gli istituti innanzi elencati per le lungaggini burocratiche nel caso dell’adozione internazionale e per la farraginosità normativa e le conseguenze negative legate alla brevità dell’avviso nel caso dell’affido internazionale non possano fornire una risposta immediata all’esigenza di tutela dei bambini ucraini anche in considerazione del crescente fenomeno di minori non accompagnati, già arrivati in territorio italiano. Per loro infatti, come spiega l'ong Ai.Bi., una volta affidati alle Autorità Italiane, potrà essere effettivamente valutata anche l’opzione di un progetto di accoglienza temporaneo presso una famiglia. Proprio per questo, il CONADI (Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza) ha pubblicato delle linee guida per chi volesse e potesse ospitare un minore nella sua abitazione: dovrà inviare una mail indicando nome, cognome, residenza, numero di telefono; numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare), età del bambino ospitabile, presenza di altri minori o anziani o animali in casa e periodo di disponibilità all’accoglienza.
Il CONADI ha specificato che si tratta di ACCOGLIENZA “TEMPORANEA, non si tratta di adozione, né di affido internazionale e che non ci sono possibilità che il bambino venga adottato in futuro. L’ospitalità è temporanea cioè legata al periodo dell’emergenza può essere prestata da una famiglia o persona singola. I minori verranno affidati alle famiglie selezionate d’intesa con l’ambasciata ucraina, le prefetture, i tribunali e le procure dei minori: una forma di ospitalità temporanea, necessaria per far fronte all’emergenza in attesa di leggi più chiare in grado di supportare i più piccoli in situazioni come questa.
La situazione attuale richiede un aiuto rapido ed efficace, occorre pertanto attivarsi a tutti i livelli per contribuire ad alleviare le sofferenze di queste anime innocenti. Aiutare le persone più deboli è un obbligo soprattutto morale che ci rende persone migliori. Chi può fornisca il proprio contributo.
Leggi gli articoli dell'avvocato Rosa Jessica Vitagliano nella rubrica Quid Juris?
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