Il Tribunale di Nola dà ragione ai sindacati: antisindacale la sospensione dei permessi da parte della Stellantis. Parla l'avvocato dei lavoratori Miki Luca Prisco

Felice Massimo De Falco • 11 luglio 2025

Ancora una vittoria per i legali dei Sindacati e per l’avvocato Miki Luca Prisco, difensore costituito per la FISMIC CONFSAL. Con tale pronuncia si rafforza la tutela dei diritti sindacali negli stabilimenti Stellantis. Una sentenza, questa, destinata a fare storia nel campo dei diritti dei lavoratori.

Abbiamo intervistato l'avvocato Miki Luca Prisco che così spiega la vicenda

L'avvocato Miki Luca Prisco - www.assistenzalegalegroup.it

Il Tribunale di Nola, con sentenza del 9 luglio 2025, ha dichiarato antisindacale la condotta di Stellantis Europe S.p.A., che aveva sospeso per due mesi i permessi sindacali aggiuntivi ai membri del Comitato Esecutivo delle RSA dello stabilimento di Pomigliano d’Arco. La decisione, emessa dal giudice Francesco Fucci, conferma il decreto del 20 novembre 2024, rigettando l’opposizione proposta dalla Stellantis.
Il caso nasce il 19 marzo 2024, quando le organizzazioni sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, UGLM e FISMIC CONFSAL hanno attivato la procedura di raffreddamento prevista dall’art. 12 del CCSL, denunciando carenze negli standard di sicurezza e nell’accessibilità per i lavoratori con ridotte capacità lavorative nello stabilimento.


Dopo un primo incontro il 25 marzo, la procedura è rimasta “aperta” senza un termine definito, ma Stellantis ha convocato la Commissione Paritetica Nazionale solo il 19 aprile, ben oltre i 5 giorni previsti, senza accordi per un termine più ampio. Le RSA, constatata l’inerzia aziendale, hanno proclamato uno sciopero per il 30 aprile, ritenuto legittimo dal Tribunale. La successiva irrogazione della sanzione da parte della Stellantis, che ha sospeso i permessi sindacali invocando la clausola di responsabilità (art. 11 CCSL), è stata giudicata illegittima dal Tribunale di Nola, in quanto reazione a un’azione sindacale lecita, compromettendo la libertà sindacale.


Il Tribunale ha ordinato l’affissione della sentenza nelle bacheche di tutte le sedi produttive italiane di Stellantis per 10 giorni. Per il principio della soccombenza, le spese legali sono state poste a carico dell’azienda. Questa pronuncia si inserisce in un contesto di tensioni sindacali a Pomigliano d'Arco, dove precedenti simili, come la procedura di raffreddamento del 22 giugno 2024, hanno evidenziato il rigore nell’applicazione del CCSL.


Ancora una vittoria per i legali dei Sindacati e per l’avvocato Miki Luca Prisco, difensore costituito per la FISMIC CONFSAL. Con tale pronuncia si rafforza la tutela dei diritti sindacali negli stabilimenti Stellantis. Una sentenza, questa, destinata a fare storia nel campo dei diritti dei lavoratori.


Abbiamo intervistato l'avvocato Miki Luca Prisco che così spiega la vicenda.


Avvocato Prisco, cosa significa questa ennesima vittoria per i lavoratori di
Pomigliano e per i sindacati che li rappresentano?


La domanda è molto pertinente, il significato per i sindacati e per i
lavoratori è di fondamentale importanza. La conseguenza della sentenza n. 1546 pubblicata il 9.7.2025 dal Tribunale di Nola sarà l’indirizzo interpretativo che i Giudici del Lavoro hanno dato alle norme che disciplinano il Contratto Collettivo Specifico
di Lavoro che in quanto tale non potrà essere utilizzato esclusivamente a
favore della Stellantis quando, come nel caso di specie, è stata provata la
corretta applicazione della procedura ivi prevista.
Una pronuncia di segno contrario avrebbe potuto determinare una grave
restrizione o comunque un ostacolo al libero esercizio dell’attività
sindacale.

Pensa che Stellantis abbia cercato di ostacolare i sindacati sospendendo i
permessi o è stato solo un errore?


La condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, si
configura in qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, del datore di
lavoro che sia oggettivamente idoneo a ledere la libertà e l’attività sindacale,
nonché il diritto di sciopero, a prescindere dalla sussistenza di uno specifico
intento lesivo.
Nel caso di specie, la sanzione della sospensione dei permessi sindacali
aggiuntivi, irrogata dalla Stellantis, costituisce una palese condotta
antisindacale per plurime ragioni.
In primo luogo, essa si pone come una reazione diretta e ritorsiva a un
comportamento sindacale – lo sciopero – che, come si è dimostrato, era
pienamente legittimo. Sanzionare l’esercizio di un diritto fondamentale
costituisce di per sé un’inammissibile limitazione della libertà sindacale.
In secondo luogo, la sanzione incide direttamente sulle risorse e sull’agibilità
del sindacato in azienda. La sospensione dei permessi, seppur “aggiuntivi”,
riduce concretamente la capacità dei rappresentanti sindacali di svolgere le
proprie funzioni di tutela, di assistenza ai lavoratori e di partecipazione alla
vita aziendale. Tale condotta, pertanto, non solo punisce il sindacato per
un’azione passata, ma ne ostacola l’attività presente e futura, indebolendone
il ruolo e l’immagine agli occhi dei lavoratori.


La sentenza dice che Stellantis non ha rispettato i tempi previsti per
risolvere il conflitto. Questo precedente come può aiutare i sindacati in
futuro?


Tale pronuncia, come tutte le sentenze farà giurisprudenza, forse questa è tra
le prime pronunce di diritto sindacale sulla applicazione del Contratto
Collettivo Specifico di Lavoro della Stellantis e quindi in tal senso potrà
costituire sicuramente un riferimento giurisprudenziale in futuro.


I sindacati hanno deciso di proclamare lo sciopero. Come ha difeso questa
scelta in tribunale?


Il fulcro della controversia risiedeva nell’interpretazione dell’art. 12 del CCSL,
che disciplina la “procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i
conflitti collettivi”.
La Stellantis opponente sosteneva di aver rispettato la procedura e che, al
contrario, siano state le OO.SS. a violarla, proclamando uno sciopero prima
del suo esaurimento.
Tale prospettazione è stata radicalmente smentita dal tenore letterale e
logico della clausola contrattuale e dalla cronologia degli eventi.
L’art. 12, punto 3 del CCSL, fissa un termine perentorio di cinque giorni dal
primo incontro (avvenuto il 25.03.2024) per la composizione del conflitto o, in
alternativa, per l’investitura della Commissione Paritetica Nazionale. Tale
termine può essere derogato solo da un espresso e provato accordo tra le
parti. Nel caso di specie, non solo non vi è alcuna prova di un accordo per un
termine più ampio, ma la stessa Stellantis ha provveduto a convocare la
Commissione Paritetica solo in data 19.04.2024, quasi un mese dopo il primo
incontro e ben oltre il termine di cinque giorni.


La sospensione dei permessi e quindi la condotta antisindacale della
azienda ha davvero limitato il lavoro dei sindacati a Pomigliano? In che
modo dovranno essere risarciti?


Anche se il periodo di due mesi di sospensione dei permessi è trascorso, gli
effetti della condotta datoriale perdurano. La sanzione ha prodotto un danno
all’immagine e alla credibilità delle OO.SS., presentandole ingiustamente
come inadempienti agli occhi della comunità dei lavoratori. Inoltre, essa ha
generato un clima intimidatorio, idoneo a scoraggiare future e legittime
iniziative sindacali per timore di analoghe ritorsioni. L’accertamento
dell’antisindacalità della condotta sicuramente ha ripristinato un corretto
andamento delle relazioni industriali evitando il consolidarsi di prassi
prevaricatorie.

Per tali ragioni, si impone non solo la declaratoria di illegittimità della
sanzione, ma anche l’adozione di misure idonee a rimuoverne gli effetti.
L’ordine di affissione della sentenza nelle bacheche aziendali, già disposto dal
primo giudice e qui nuovamente stabilito, costituisce un’adeguata forma di
risarcimento in forma specifica, volta a ristabilire la verità dei fatti e a
riaffermare la legittimità dell’azione sindacale di fronte a tutti i dipendenti.
Il passo successivo, in caso di passaggio in giudicato della pronuncia, sarà
quello di ottenere il risarcimento del danno in via equitativa per i permessi
non goduti dal Sindacato FISMIC CONFSAL che ho difeso.


Ci sono sempre problemi di sicurezza nello stabilimento di Pomigliano?


A questa domanda non saprei risponderle, forse andrebbe posta alle OOSS
che sono impegnate quotidianamente a tutela dei lavoratori con particolare
attenzione alla tutela dei loro diritti.
Si auspica sempre che il dialogo ed il confronto con la parte datoriale eviti di
arrivare al contenzioso.
Il Sindacato FISMIC CONFSAL in persona del Segretario Provinciale, Sig.
Giuseppe Raso ha sempre adottato una politica di confronto e dialogo con la
Stellantis.


Questa non è la prima volta che vince contro Stellantis. Qual è il suo
segreto professionale per ottenere questi risultati?


In realtà questa pronuncia non ha fatto altro che confermare quanto già
stabilito dal Tribunale di Nola.
Un avvocato non ha segreti professionali per vincere, un professionista deve
solo saper combinare preparazione, strategia e una profonda comprensione
del caso in esame. È fondamentale un'analisi accurata dei fatti, della
giurisprudenza e della normativa applicabile al caso concreto.

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